Art. 1.
(Modifica dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri per permessi retribuiti).

      1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). - 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto a titolo di retribuzione, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore nel limite della retribuzione lorda oraria e giornaliera stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento. Restano a carico del datore di lavoro gli oneri assicurativi e previdenziali. Il rimborso è effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
      2. Ogni violazione alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce truffa ai danni dello Stato, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, e comporta l'applicazione delle relative pene».